Art. 7.
(Formazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentiti il Ministro della salute nonché la Commissione, integrata ai sensi del comma 5, definisce l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, al fine di garantire il possesso delle conoscenze di base nelle discipline della medicina complementare da parte dei laureandi in medicina e chirurgia.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro della salute nonché la Commissione, integrata ai sensi del comma 5, istituisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi di formazione post-laurea, definendo i relativi insegnamenti, volti a consentire al medico l'acquisizione delle nozioni sulle discipline della medicina complementare nonché sui rispettivi ambiti scientifici e terapeutici.
      3. I corsi di formazione post-laurea di cui al comma 2 sono articolati in percorsi che prevedono una preparazione di base per l'acquisizione di conoscenze propedeutiche e metodologiche a fini di integrazione con le conoscenze sanitarie di base e una preparazione specifica per l'acquisizione delle conoscenze proprie di ciascuna disciplina di medicina complementare riconosciuta ai sensi della presente legge. Al termine di tali corsi è rilasciato un diploma che abilita all'esercizio della medicina complementare.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di appositi corsi di formazione e di registri professionali per gli operatori del benessere. I corsi sono tenuti dalle università, associazioni e società scientifiche

 

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iscritte nell'elenco di cui al comma 7, lettera g), nonché dagli enti privati equiparati ai sensi del medesimo comma 7, lettera f), e prevedono, al loro termine, il rilascio di un diploma che abilita all'esercizio della professione di operatore del benessere.
      5. Al fine di coadiuvare il Ministro dell'università e della ricerca nell'elaborazione dei percorsi didattici dei corsi di formazione post-laurea nelle discipline di medicina complementare, nonché nell'individuazione dei rispettivi ambiti scientifici e terapeutici, la Commissione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è integrata dai seguenti componenti:

          a) un membro in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

          b) un membro in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          c) un membro in rappresentanza del Tribunale per i diritti del malato.

      6. I membri di cui al comma 5 sono nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni di cui al medesimo comma 5, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
      7. Per i fini di cui al presente articolo, la Commissione, integrata ai sensi del comma 5, è preposta ad assolvere le seguenti funzioni:

          a) indicare i programmi di insegnamento relativi ai corsi di formazione per gli operatori medici della medicina complementare e per gli operatori del benessere;

          b) indicare gli ambiti scientifici e terapeutici delle rispettive discipline di medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge;

 

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          c) elaborare i criteri e i livelli delle attività di formazione;

          d) proporre l'iter formativo e le modalità di perseguimento dei relativi obiettivi;

          e) elaborare i criteri per l'attribuzione del punteggio dei docenti;

          f) indicare i criteri per l'attribuzione del punteggio degli enti privati di formazione ai fini dell'equiparazione alle istituzioni formative pubbliche;

          g) redigere un elenco delle università, associazioni e società scientifiche autorizzate, anche in relazione ai criteri definiti ai sensi della lettera f), ad organizzare i corsi di formazione e a rilasciare i relativi diplomi;

          h) indicare i criteri di valutazione della formazione e dell'esperienza maturata dal personale medico del benessere che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione dei corsi di formazione post-laurea o regionali, risulta operante nell'ambito delle discipline di medicina complementare, ai fini della iscrizione nei registri istituiti ai sensi del comma 4;

          i) definire il profilo professionale, le competenze e i programmi di formazione degli operatori del benessere.

      8. La Commissione, nell'elaborazione delle proposte di cui al comma 7, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, si attiene ai seguenti princìpi:

          a) la formazione deve comprendere un iter di formazione con esami di valutazione annuale e un esame di qualificazione finale, previa presentazione di tesi;

          b) la durata dell'iter di formazione:

              1) per i medici è di tre anni, per un totale complessivo di almeno 400 ore, delle quali almeno il 20 per cento di pratica clinica presso strutture accreditate per il

 

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tirocinio pratico dalla Commissione medesima;

              2) per gli operatori del benessere è determinata nella misura massima di tre anni, per un totale complessivo di 1.200 ore, delle quali almeno il 40 per cento di pratica presso le strutture accreditate dalle regioni per il tirocinio pratico;

          c) l'accreditamento, di cui alla lettera b), numero 1), è rilasciato dalla Commissione sulla base dei criteri da essa definiti e a seguito di domande inoltrate dalle singole strutture. Le regioni definiscono criteri per l'accreditamento, di cui alla lettera b), numero 2), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          d) l'iter di formazione, nella sua unitaria costituzione, può essere articolato in più corsi, anche autonomi, di diverso livello. Il diploma in una o più discipline di medicina complementare è comunque rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;

          e) le università, associazioni e società scientifiche autorizzate, nonché gli enti privati equiparati di cui al comma 7, lettere g) e f), devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento;

          f) i soggetti che siano, in possesso di titoli, diplomi e attestati in materia sanitaria, rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi, sulla base della congruità rispetto al programma di base delle competenze acquisite, a stadi avanzati dei corsi di formazione per medici della medicina complementare o per operatori del benessere.

      9. Gli istituti privati di formazione che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della lettera f) del comma 7 e della lettera c) del comma 8 sono riconosciuti come enti privati equiparati con decreto del Presidente della Repubblica. Il venire meno dei requisiti determina in via automatica

 

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la procedura di revoca del riconoscimento dell'equiparazione da parte della Commissione.